Attività  commerciali

ATTIVITA' COMMERCIALI

 

NORMATIVA DI RIFERIMETO

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - disciplina delle attività  commerciali

Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività  commerciali)

Legge regionale n. 3/2008 art. 1 - commi 16-32 commi (SPORTELLO SUAP)

 

Domanda unica apertura attività  produttive

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività  commerciale


1. Non possono esercitare l'attività  commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività , accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
3. L'attività  commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività  di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità  di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità  di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'™ultimo quinquennio, l'attività  di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività  commerciale o di somministrazione;
c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
5. Nel caso di società  i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività .
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società  costituite in conformità  con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività  principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività  professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.