Attività Produttive - Affittacamere
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- Ultima modifica il Mercoledì, 26 Novembre 2008 19:16
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AFFITTACAMERE
NORMATIVA
ART. 108 TULP
L. 135/2001 - legge quadro per il turismo
L.R. 27/1998 -
COME OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è¨ soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune- (in marca da Bollo) - riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura (vedi fax simile della domanda per la richiesta dell'autorizzazione).
- L'autorizzazione deve inoltre indicare:
- generalità del titolare;
- ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi complementari offerti;
- periodi di esercizio dell'attività .
Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B della LR 27/1998.
L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatorio e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D LR 27/1998, deve essere ben visibile si all'esterno che all'interno.
REQUISITI
I requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Requisiti igienico - sanitari previsti per le case di civile abitazione previsti dal regolamento igienico-edilizio comunale (certificato agibilità dei locali);
Almeno un locale bagno, composto di WC, bidè, lavabo, vasca da bagno o docciae specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Arredamento minimo delle care da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonchè da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.
Autorizzazione sanitaria ( se si offre somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati)
Iscrizione al registro imprese della CCIAA
Certificato di prevenzione incendi se il n. di posti letto è uguale o superiore a 25 Decr. Interministeriale n. 84 del 16/02/1982,
Atto di classificazione dell'esercizio da parte dell'ente regionale delegato.
OBBLIGHI
L'attività deve comprendere massimo 6 camere suddivise in non più di 2 appartamenti in uno stesso stabile
L'alloggio non deve essere offerto per un periodo inferiore a 7 giorni
La somministrazione di alimenti e bevande può essere fatta solo per gli alloggiati (art. 109 TULPS)
Non dare alloggio a persone non munite di carta d'identità
Comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza entro le 24 orele generalità delle persone alloggiate.
Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- recapito postale e telefonico.
Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno, comunicazione dei prezzi all'Assessorato regionale del turismo e al comune secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992. I prezzi devono essere esposti in modo ben evidente nell'esercizio.
VARIE
Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.
La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.
L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.
ATTIVITA' AFFITTACAMERE - VADEMECUM